Cominciata il primo luglio 2019, con il primo obbligo di scontrino elettronico per chi ha volume d’affari superiore ai 400mila euro annui (escluse le attività partite nel 2019); e poi si compie – per tutti – il primo gennaio 2020 (ad esclusione delle attività non obbligate alla certificazione dei corrispettivi), quando scatterà anche la lotteria degli scontrini.

Per i primi sei mesi (fino a gennaio e fino a giugno, rispettivamente) è prevista una moratoria delle sanzioni, secondo il Decreto Crescita.

Cos’è lo scontrino elettronico per i corrispettivi

Il classico scontrino di carta sparirà e sarà sostituito dalla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali, i corrispettivi giornalieri.

Bisognerà dotarsi di registratori di cassa telematici per registrare e inviare i dati degli scontrini elettronici al fisco e per questo adeguamento lo Stato ha previsto un bonus.In alternativa sarà possibile usare un servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Uno strumento dunque che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di dematerializzazione delle procedure fiscali e lotta all’evasione fiscale, dopo l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica B2B a partire dal primo gennaio 2019. Ecco tutte le informazioni necessarie per far fronte al cambiamento.Alla luce del decreto crescita approvato a luglio in via definitiva dal Parlamento, gli esercenti hanno 12 giorni per inviare i corrispettivi (resta fermo obbligo di memorizzarli ogni giorno).

Scontrino elettronico: le date dell’obbligo (gennaio 2020)

Dunque lo scontrino elettronico permette di non emettere più lo scontrino cartaceo, in quanto con questa nuova modalità i dati vengono inviati direttamente al fisco in via digitale. Tre sono le date fondamentali da tenere a mente riguardo all’introduzione dell’obbligo di utilizzare questo strumento, a seconda delle caratteristiche del proprio business:

  • 1 gennaio 2020: l’Agenzia delle Entrate ha indicato che a partire da quella data tutti i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Tale invio sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1 del DPR n. 633/1972. Fino a giugno niente sanzioni.
  • 1 luglio 2019 : l’obbligo è anticipato a questa data solo per quei contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Come specificato nella risoluzione dell’Agenzia Entrate pubblicata l’8 maggio 2019 (la numero 47), il volume d’affari a cui fare riferimento è quello relativo all’anno 2018. Per le attività iniziate nel corso del 2019 viene invece indicato che esse sono automaticamente escluse dall’obbligo per l’anno solare 2019. Fino a gennaio niente sanzioni.
  • 31 dicembre 2019: fino a quella data, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni collegate e a quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996, dei Decreti del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015, ma anche quelle collegate e connesse a quelle di trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli con bagagli al seguito. Sono incluse anche le operazioni effettuate da soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed attività assimilate, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972, in via marginale rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, di cui all’articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Scontrino elettronico, cosa cambia per i clienti (per resi, garanzie)

Il cliente riceve non più uno scontrino, ma un documento commerciale (non valido a fini fiscali). E può riceverlo cartaceo oppure via mail. Questo può essere usato per resi e garanzie.

Il cliente non potrà più essere sanzionato all’uscita del negozio per l’assenza dello scontrino. La Guardia di Finanza potrà chiedergli però quanto ha speso e poi verificare che il negoziante ha in effetti battuto (telematicamente) quella cifra.

Inoltre, grazie all’elettronico, i controlli anti evasione saranno fatti in modo globale e sistematico, con il tracciato telematico.

Lotteria degli scontrini

Per chi invece cercava la fortuna tramite la lotteria a partire da gennaio 2020, dovrà attendere almeno fino al 1° luglio 2020.

Ogni 10 centesimi di spesa valgono un biglietto virtuale, a fronte degli acquisti fatti con registratori telematici. I biglietti raddoppiano per acquisti fatti con carta di credito o pos. Il cliente deve richiedere la partecipazione alla lotteria quando compra, fornendo al posto del codice fiscale un <>. La lotteria – come da esperienza simile fatta in Portogallo – serve alla lotta all’evasione (è un incentivo per il cliente a pretendere lo scontrino) e al contante.

Un taglio alle sanzioni

Il decreto legge fiscale introduce una sanzione da 100 a 500 euro per gli esercenti che non consentono al contribuente di partecipare alla lotterai dello scontrino non accettando il codice lotteria e dunque i dati del giocatore o non trasmettono al fisco gli scontrini che, secondo le regole della lotteria, sono il ticket che abilita all’estrazione dei premi mensili (50mila euro, 30mila euro e 10mila euro) e a quello annuale da un milione. Con un emendamento da riformulare questa sanzione dovrebbe essere rimodulata al ribasso e per una parte della maggioranza potrebbe essere anche eliminata.Allo stesso modo, la manovra prevede sanzioni per quei commercianti che non accettano i pagamenti con il bancomat o le carte di credito: in questo caso la sanzione è di trenta euro, aumentata del 4% dell’importo della transazione che si sarebbe dovuto effettuare.

Scontrino elettronico e fattura elettronica: le differenze

La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornalieri all’Agenzia delle Entrate farà scomparire le tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate, cioè lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale. Al consumatore finale sarà pertanto rilasciato un documento commerciale, conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, denominato anche “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Resta fermo ovviamente l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se espressamente richiesta dal cliente.

Bonus fiscale per registratori di cassa telematici

Per accompagnare all’obbligo, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede un bonus del 50% (credito d’imposta) sull’acquisto di un registratore telematico o per l’adattamento di uno già installato, fino al massimo di 250 euro o 50 euro rispettivamente. Il tutto solo per pagamenti fatti in modalità tracciabile.Il bonus è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. “Il credito – scrive l’Agenzia – deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo”.